i danni risarcibili

13.03.2013 21:24

Le classificazioni cui è soggetto il danno risarcibile sono varie e molteplici.

 

 

Si da in primo luogo la distinzione tra danno materiale, cioè alle cose, e danno fisico, cioè alla persona.

 

 Sono danni materiali tutti quelli subiti dalle cose di proprietà del danneggiato a seguito dell'incidente, e vanno risarciti al loro prezzo di mercato.

 

 

I danni fisici sono quelli derivati invece dalla lesione della persona, e possono originare due distinte categorie di danno: quello da inabilità temporanea, pari al tempo di guarigione, e quello da invalidità permanente, che coincide invece con la diminuzione della capacità fisica.

 

 

Per ciascuna di queste due categorie si possono configurare poi ulteriori tipi di danno, cioè quello biologico, il danno patrimoniale ed il danno morale.

 

 

Il danno biologico è la lesione dell'integrità fisica e psichica del soggetto, medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Trattasi cioè di fattispecie totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato.

 

 

Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica.

 

 

Il danno patrimoniale è quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato. Tale fattispecie si configura quando la lesione alla persona oltre che menomarne l'integrità psico-fisica, cioè a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo stato d'animo, cioè a cagionarle un danno morale,

incida altresì sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata, provocandole un danno economico.

 

 

Il danno morale è rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subiti. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito.

 

 

Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell'autore materiale del fatto sia provata.

 

 

Il danno punitivo è infine quello che le assicurazioni sono tenute a risarcire per non essersi adoperate ai fini di una definizione stragiudiziale della controversia, costringendo il danneggiato ad agire in via giudiziale con conseguente perdita di tempo e di denaro.

 

 

 

Cosa si intende per danno esistenziale?

Il danno esistenziale è quello derivante dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, ma non causata da una compromissione dell'integrità psicofisica.

La categoria del danno esistenziale è stata elaborata piuttosto di recente dalla giurisprudenza, e non trova alcuna esplicito riscontro normativo.

Il danno esistenziale si differenzierebbe dalle altre tipologie di danno, e precisamente: dal danno patrimoniale, poiché non è determinato da un pregiudizio economico di qualsiasi natura; dal danno morale perché l'azione compiuta dal responsabile può non integrare gli estremi di un reato e perché non consiste in una sofferenza ma in una privazione di un'attività concreta, un non facere; infine dal danno biologico poiché il danno esistenziale può sussistere anche prescindendo dall'esistenza di una lesione alla persona come compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto danneggiato (Cass. 7.6.2000, n.7713; Cass. 3.2.1999, n. 911).

 

Che differenza c'è tra inabilità temporanea ed invalidità permanente?

L'inabilità temporanea è rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l'attività ordinaria.

Durante tale arco di tempo, il danneggiato ha diritto ad essere risarcito sia del danno per lucro cessante che del danno biologico.

L'invalidità permanente è costituita invece dalla diminuzione della capacità fisica valutata in punti percentuali da un medico legale. Essa viene sempre risarcita come danno biologico, e liquidata altresì quale danno specifico lavorativo qualora la lesione abbia diminuito le peculiari capacità lavorative del soggetto, riducendone conseguente-mente il reddito.

 

 

 

In quali ipotesi il danno viene valutato in via equitativa e quando è possibile il risarcimento in forma specifica?

L'art. 1226 c.c. stabilisce che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, viene liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Affinché si dia luogo alla valutazione equitativa è necessario che la presenza di un danno risarcibile risulti provata o comunque incontestata, benché il ricorso a tale tipo di quantificazione sia stato ritenuto configurabile dalla giurisprudenza anche allorché gli elementi dimostrativi forniti dal danneggiato manchino di sicura efficacia probatoria (Cass. 22.5.1979, n. 2972).

Non si procede ovviamente a tale valutazione ove il danno possa essre provato, nel suo preciso ammontare, tramite consulenza tecnica.

Il risarcimento in forma specifica, che consiste nel ripristino della situazione così come era prima che avvenisse l'illecito, è previsto dall'art. 2058 c.c.

Tale norma prevede che il danneggiato possa chiedere il risarcimento in forma specifica, solo qualora sia possibile anche se solo parzialmente.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, vale a dire in denaro, se la suddetta reintegrazione risulti eccessivamente onerosa per il debitore, laddove cioè l'impegno economico comportato da quest'ultima superi l'ammontare della somma corrispondente alla diminuzione del patrimonio subita dal danneggiato per effetto dell'illecito.

Rientrano nel concetto di risarcimento in forma specifica la prestazione di cosa uguale a quella distrutta, il rifacimento di quanto illecitamente disfatto e l'eliminazione di quanto fatto illecitamente.

 

 

 

Che cos'è il Fondo di Garanzia per le vittime della strada?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito in forza delle norme di cui agli artt. 19 e seguenti della L. 990/69.

Il Fondo Vittime della Strada è un istituto finalizzato a garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale su cui si basa la legge n. 990 del 1969, nonché il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione sulla responsabilità civile.

In base all'art. 19 della L. 990/69, il Fondo provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati, o che siano sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente.

Nel primo caso, quello cioè in cui il veicolo non sia stato identificato, il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona.

In assenza della copertura assicurativa del veicolo, seconda ipotesi prevista dall'art. 19 della L. 990/69, il Fondo risarcisce i danni alla persona e quelli alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 ECU, nonché per la parte eccedente tale ammontare.

Nella terza ipotesi, ove cioè l'impresa assicuratrice si trovi in liquidazione coatta, il risarcimento è dovuto per i danni alla persona ed alle cose.

L'obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria: essa si sostituisce pertanto a quella del soggetto responsabile del danno, non sussistendo rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e responsabile del sinistro.

L'attività esterna del Fondo di garanzia è svolta da alcune imprese di assicurazione, con competenza territoriale riferita al luogo di accadimento del sinistro, designate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, e alle quali è affidato l'incarico di provvedere alla liquidazione dei danni ed al pagamento dei relativi importi in favore degli aventi diritto.

L'impresa designata, per regione o gruppo di regioni, eseguito il pagamento, ottiene il rimborso dal Fondo delle somme versate.

 

 

 

Cosa si intende per danno da fermo?

Il danno da fermo è un danno ulteriore rispetto a quello arrecato alla struttura materiale del veicolo: trattasi infatti di quel danno che corrisponde alla mancata utilizzazione del veicolo forzatamente fermo per colpa altrui.

Il danno da fermo può configurarsi sia quale danno emergente sia quale lucro cessante: si da il primo caso quando il mancato utilizzo del mezzo costringa il proprietario all'esborso di somme di denaro, mentre si versa nella seconda ipotesi quando, a causa della mancata utilizzazione del veicolo, si determini una perdita nel patrimonio del proprietario dello stesso. Ai fini dell'indennizzabilità occorre distinguere tra fermo

effettivo e fermo tecnico propriamente detto.

Il fermo effettivo concerne l'intero periodo in cui il mezzo non è stato in grado di circolare a seguito dell'incidente.

Il fermo tecnico è invece rappresentato dal lasso di tempo strettamente necessario per eseguire a regola d'arte le riparazioni del danno causato dal sinistro.

Il fermo tecnico può presentarsi altresì quale danno emergente causato dalle spese di noleggio di altra auto in sostituzione di quella in riparazione, per il tempo necessario al ripristino. Tali spese debbono essere provate dall'avente diritto e sono risarcibili solo limitatamente al periodo strettamente necessario per la rimessione in pristino dell'autovettura danneggiata.

La Cassazione, pur avendo asserita la risarcibilità del danno da fermo tecnico, non la considera tuttavia quale conseguenza automatica dell'incidente, necessitando essa piuttosto di esplicita prova, attinente vuoi all'inutilizzabilità del mezzo in riferimento ai giorni in cui è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, vuoi all'impossibilità di utilizzo dell'autovettura da parte del proprietario che avrebbe avuto necessità di

servirsene (Cass. 19.11.1999, n. 12820).

 

 

 

Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno provocato dalla circolazione dei veicoli?

Il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive, ai sensi dell'art. 2947 c.c., secondo comma, in due anni. Non hanno effetto interruttivo di tale termine le trattative di componimento bonario (Cass. 10 Novembre 1979, n. 5807).

Tuttavia, ove il fatto che ha causato il danno venga considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, si deve avere riguardo alla pena edittale senza tenere conto della diminuzione della pena conseguente alla concessione di circostanze attenuanti generiche. Se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio

penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

 

 

Quando si ha il concorso di colpa?

Il concorso di colpa in materia di circolazione di veicoli è previsto al secondo coma dell'art. 2054 c.c., il quale stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Relativamente al concorso di colpa, sussiste pertanto una presunzione relativa, vale a dire operante fino a prova contraria che, in presenza di fatti imputabili a più soggetti, a ciascuno di essi debba essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno qualora abbiano determinato una situazione per la quale senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato.

Si presume che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro, sia i propri che quelli riportati dall'altro conducente.

Pertanto, in applicazione del principio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., ciascun conducente dovrà risarcire la metà dei danni subiti dall'altro e sopportare una riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni in eguale misura.

 

 

La presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, ex art. 2054, opera solo nel caso di scontro tra veicoli, e si applica soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non permettano concretamente di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso.

 

 

Tuttavia, quando anche venga accertata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l'altro non per questo si libererà automaticamente dalla presunzione di corresponsabilità, ma è necessario che dimostri di avere osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza (Cass. 7.2.1997, n.1198; Cass.26.10.1992, n. 11610).

 

 

Il principio di solidarietà prefigurato dal nostro ordinamento impone anche al conducente che abbia rispettato le norme del codice della strada di attivarsi, dinanzi alla scorrettezza altrui, per evitare il sinistro secondo l'ordinaria diligenza, cioè scegliendo la manovra che il guidatore medio, con riferimento alla situazione concreta, valuta come la più idonea per evitare od attenuare il danno.

La presunzione di eguale concorso opera anche se uno dei veicoli non ha subito danni e concerne sia la gravità della colpa che l'entità della conseguenza del fatto dannoso.

 

 

 

Che cos'è il CID?

Il CID è il modello di constatazione amichevole di incidente previsto dalla Convenzione per l'indennizzo diretto, che viene redatto e sottoscritto congiuntamente dai conducenti dei due veicoli coinvolti e con il quale costoro rinunciano alla procedura di liquidazione prevista dall'art. 3 della L. 39/77.

La Convenzione per l'indennizzo diretto, che è applicabile ove il sinistro avvenga con danno ai soli veicoli, ha come scopo fondamentale quello di accelerare la liquidazione dei sinistri con danni a cose causati da collisione tra due veicoli a motore, agevolando il conseguimento del relativo risarcimento da parte del danneggiato che sia in tutto o in parte incolpevole.

Il principio della Convenzione è rappresentato dall'obbligo che ogni impresa partecipante assume di provvedere, in tempi rigorosamente predeterminati, al risarcimento dei danni subiti da un proprio assicurato per la responsabilità civile auto, in conseguenza di un sinistro che sia imputabile, in tutto o in parte, ad un soggetto assicurato per lo stesso rischio presso altra impresa partecipante.

Ciascuna impresa che aderisca alla Convenzione agisce come mandataria di ogni altra, versando ai propri assicurati il risarcimento dovuto in nome e per conto dell'impresa assicuratrice del responsabile, che resta obbligata al rimborso della somma erogata.

 

 

Ai fini dell'applicazione della procedura prevista dalla Convenzione, presupposto necessario è che si tratti di sinistro da circolazione stradale dovuto a collisione di non più di due veicoli a motore, entrambi identificati, soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche, assicurati presso una delle imprese partecipanti al consorzio, esclusi i ciclomotori e le macchine agricole.

Ai fini dell'applicazione della procedura prevista dalla Convenzione è altresì necessario che dalla collisione dei veicoli siano derivati danni ai soli veicoli o ad uno di essi, con esclusione di qualsiasi danno alla persona od alle cose trasportate.

Poiché il ricorso alla procedura di liquidazione diretta del danno comporta la rinuncia a quella prevista dalla legge n. 39 del 1977, ove, nonostante l'avvenuta redazione del CID, il danneggiato inoltri la richiesta di risarcimento all'assicuratore del responsabile, a norma dell'art. 22 della L. 990/69 e con il rispetto delle modalità previste dall'art. 3 della stessa legge, la procedura di liquidazione in regime convenzionale deve

essere interrotta e l'impresa assicuratrice debitrice deve informare l'impresa mandataria della diffida inoltrata dall'avente diritto.

La procedura di liquidazione prevede la consegna da parte del danneggiato almeno parzialmente incolpevole al proprio assicuratore della denuncia, che viene redatta su modulo di constatazione amichevole e sottoscritta congiuntamente dai conducenti.

L'assicuratore, verificata la sussistenza delle condizioni per la liquidazione diretta, vi provvede in nome e per conto dell'impresa debitrice.

I danni materiali al veicolo vengono periziati a cura e spese dell'impresa mandataria nei dieci giorni dalla messa a disposizione dello stesso, secondo parametri previsti dall'associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, e la liquidazione ha luogo nei quindici giorni dall'avvenuto accertamento tecnico.